Art. 269
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Le spese necessarie pel primo stabilimento delle preture, e quelle di provviste dei mobili, di riparazioni e dell'annua pigione dei locali, sono a carico dei comuni del mandamento in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal comune in cui ha sede la pretura, salvo il regresso verso chi spetta.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
