Art. 268
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le spese necessarie pel primo stabilimento delle corti d'assise e dei tribunali civili e correzionali e di commercio, e quelle di provviste di mobili, di riparazioni e di annua pigione dei locali sono a carico dei comuni componenti il territorio del circolo o del circondario in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal comune in cui ha sede la corte o il tribunale, salvo il regresso verso chi spetta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art268 · fonte del testo
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