Art. 268
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Le spese necessarie pel primo stabilimento delle corti d'assise e dei tribunali civili e correzionali e di commercio, e quelle di provviste di mobili, di riparazioni e di annua pigione dei locali sono a carico dei comuni componenti il territorio del circolo o del circondario in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal comune in cui ha sede la corte o il tribunale, salvo il regresso verso chi spetta.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
