Art. 265
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((I vicepretori, che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio e' disponibile, alla meta' dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei pretori.
[2]I notai, i vicecancellieri e le altre persone designate giusta gli articoli 158 e 159 a supplire i cancellieri di pretura mancanti, hanno diritto di percepire, oltre la meta' dello stipendio, le tasse dovute per gli atti e per gli accessi nei limiti stabiliti dall'articolo 155.
[3]Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, e' dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la meta' anzidetta.
[4]Avvenendo la supplenza di pretori o cancellieri di pretura per inabilitazione, la indennita' non puo' concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
