Art. 265
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[1]I vice-pretori che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui sono vacanti la sede e lo stipendio, ad una indennita' corrispondente ad un terzo od alla meta' dello stipendio minimo stabilito pei pretori.
[2]Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, il calcolo si fa sulla parte di stipendio che rimane disponibile.
[3]Avvenendo la supplenza per inabilitazione del pretore, la indennita' non puo' concedersi fino a che dall'esito del giudizio definitivo risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
