Art. 210
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[1]((Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo sia definito senza condanna, purche' non sia intervenuto decreto di sospensione.
[2]Il Ministro della Giustizia puo' concedere al funzionario inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la meta' dello stipendio)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
