Art. 210
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[1]Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito senza condanna, purche' non sia intervenuto decreto di sospensione.
[2]Il ministro della giustizia puo' concedere al funzionario inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente meta' dello stipendio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
