Art. 186
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[1]((I pretori sopra domanda dei Consigli comunali, colla annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gl'inservienti delle comunita', i quali abbiano idoneita' sufficiente, ad eseguire per le cause civili, fuori del capoluogo di mandamento, le citazioni verbali contemplate nel Codice di procedura civile.
[2]Gl'inservienti cosi' autorizzati prima di assumere tali funzioni prestano giuramento)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
