Art. 186
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[1]I pretori, coll'annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gli inservienti delle comunita', i quali abbiano idoneita' sufficiente, ad eseguire per le cause civili fuori del capoluogo di mandamento le citazioni verbali, contemplate nel codice di procedura civile.
[2]Gl'inservienti cosi' autorizzati, prima di assumere tali funzioni, prestano giuramento.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
