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((Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli uffici del Pubblico Ministero, e' necessario avere i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1876

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876. 77 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.

Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli tolto: uffizi del pubblico ministero aggiunto: uffici del Pubblico Ministero, e' necessario tolto: aver subito un esame di idoneita' nei modi che saranno determinati nel regolamento, ed aver fatto quel tirocinio di alunnato che sara' dal medesimo prescritto.

tolto: Sono dispensati da questo esame coloro che gia' avessero superato il concorso pei posti di uditore, o fossero stati funzionari giudiziari.

tolto: Si richiede inoltre l'eta' di anni venticinque per la nomina a segretario e quella di anni ventuno per la nomina a sostituto segretario e sostituto segretario aggiunto aggiunto: avere i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art169 · fonte del testo

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