Art. 169
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[1]Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli uffizi del pubblico ministero, e' necessario aver subito un esame di idoneita' nei modi che saranno determinati nel regolamento, ed aver fatto quel tirocinio di alunnato che sara' dal medesimo prescritto.
[2]Sono dispensati da questo esame coloro che gia' avessero superato il concorso pei posti di uditore, o fossero stati funzionari giudiziari.
[3]Si richiede inoltre l'eta' di anni venticinque per la nomina a segretario e quella di anni ventuno per la nomina a sostituto segretario e sostituto segretario aggiunto.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
