Art. 164
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[1]((Possono essere nominati ad uffizi di cancelleria i funzionari del Ministero della Giustizia, purche' abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti, o gli equivalenti ivi determinati, e l'eta' richiesta per le diverse funzioni.
[2]Il servizio prestato nel Ministero e' equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
