Art. 164
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[1]Possono essere nominati ad uffici di cancelleria i funzionari del ministero della giustizia, purche' abbiano i requisiti prescritti ai numeri 1 e 2 dell'art. 160, o gli equivalenti ivi determinati, e l'eta' richiesta per le diverse funzioni.
[2]Il servizio prestato nel ministero e' equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.
[3]Pei posti indicati nell'art. 163 e' necessaria la laurea in leggi.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
