Art. 159
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Mancando od essendo impediti i cancellieri e vicecancellieri presso una autorita' giudiziaria, possono, in caso di urgenza, essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli alunni o scrivani di cancelleria ed anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorita' giudiziaria, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari o sottosegretari comunali del luogo. L'incarico non potra' durare piu' di tre mesi, scorsi i quali spettera' al` Ministro della Giustizia il provvedere.
[2]Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario prima di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
