Art. 159
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[1]Verificandosi presso un'autorita' giudiziaria il caso di mancanza od impedimento del cancelliere o di vice-cancellieri, possono anche essere assunti per le relative funzioni vice-cancelliere o sostituti segretari addetti ad altra autorita' giudiziaria del luogo, oppure alunni di cancelleria che abbiano sostenuto favorevolmente l'esame d'idoneita', ovvero notai esercenti.
[2]I notai e gli alunni di cancelleria, prima di procedere ad alcun atto, prestano il giuramento prescritto dai regolamenti.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
