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Per gli originali dei verbali di conciliazione e delle sentenze definitive dei conciliatori aventi per oggetto un valore di oltre 30 a 100 lire, la tassa fissa di registro stabilita dall'art. 132 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, e' trasformata in tassa di bollo, la quale sara' corrisposta mediante impiego, per il primo foglio di carta bollata di prezzo comprensivo anche della stessa tassa di registro. Nei casi in cui manca il corrispondente tipo di carta bollata, verra' fatto uso per il primo foglio di carta di prezzo immediatamente inferiore, supplendo alla deficienza mediante marca da bollo d'applicarsi con le norme da stabilirsi nel regolamento, sotto la solidale responsabilita' del conciliatore e del cancelliere.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
