Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti di cui all'articolo 19, n. 1, della legge 4 luglio 1897, n. 414, saranno scritti sulla carta bollata di ordinaria dimensione da centesimi 30 (compreso l'aumento di due decimi) quando il valore del procedimento non superi lire 30, e sulla carta pure di ordinaria dimensione, da centesimi 60, quando il valore ecceda le 30 ma non superi le 50 lire.
tolto: Le disposizioni dell'art. 30 della detta legge sono, estese alla scritturazione della carta bollata per gli originali e le copie degli atti giudiziari in tutti i procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, ferme per il resto le disposizioni dell'art. 19, della legge 4 luglio 1897, n. 414.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-07-02;259~art21 · fonte del testo
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