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[1]Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti di cui all'articolo 19, n. 1, della legge 4 luglio 1897, n. 414, saranno scritti sulla carta bollata di ordinaria dimensione da centesimi 30 (compreso l'aumento di due decimi) quando il valore del procedimento non superi lire 30, e sulla carta pure di ordinaria dimensione, da centesimi 60, quando il valore ecceda le 30 ma non superi le 50 lire.

[2]Le disposizioni dell'art. 30 della detta legge sono, estese alla scritturazione della carta bollata per gli originali e le copie degli atti giudiziari in tutti i procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, ferme per il resto le disposizioni dell'art. 19, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-07-02;259~art21 · fonte del testo

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