Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti di cui all'articolo 19, n. 1, della legge 4 luglio 1897, n. 414, saranno scritti sulla carta bollata di ordinaria dimensione da centesimi 30 (compreso l'aumento di due decimi) quando il valore del procedimento non superi lire 30, e sulla carta pure di ordinaria dimensione, da centesimi 60, quando il valore ecceda le 30 ma non superi le 50 lire.
[2]Le disposizioni dell'art. 30 della detta legge sono, estese alla scritturazione della carta bollata per gli originali e le copie degli atti giudiziari in tutti i procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, ferme per il resto le disposizioni dell'art. 19, della legge 4 luglio 1897, n. 414.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
