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[1]Nei primi tre anni dall'attuazione della presente legge le promozioni nel personale delle cancellerie e segreterie si faranno meta' per merito e meta' per anzianita'; pero' sempre sulla proposta motivata delle anzidette Commissioni.
[2]Tra i funzionari indicati dalle Commissioni stesse come promovibili per merito, la promozione non puo' essere conferita che al piu' anziano nel grado o nella categoria.
Testo in vigore dal 3 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
