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[1]Il Consiglio provinciale di sanita' e' composto:
[2]di due dottori in medicina e chirurgia;
[3]di un cultore di chimica;
[4]di un giureconsulto;
[5]di un farmacista;
[6]di un veterinario;
[7]di un ingegnere;
[8]e di una persona esperta nelle materie amministrative:
[9]Pero' nella provincia di Roma, ed in quelle che abbiano almeno un milione di abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno quattro e gli ingegneri tre, ed in quelle che abbiano almeno 500,000 abitanti i dottori in medicina, e chirurgia saranno tre e gli ingegneri due.
[10]I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario saranno nominati con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati. 1
[11]Dello stesso Consiglio il prefetto sara' presidente, e ne faranno parte il procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale ed il medico provinciale.
[12]Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avra' voto.
[13]5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 26 aprile 1891, n. 221
1Il Regio Decreto 26 aprile 1891, n. 221 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) che "Sono delegati ai Prefetti, salvo ricorso al Ministero, ove ne sia il caso: [...] n) Le facolta' prevedute nella legge 22 dicembre 1888 n. 5849 sulla sanita' pubblica che riguardano la nomina dei membri del Consiglio provinciale sanitario (art. 8); la scelta del veterinario per la vigilanza zooiatrica della provincia (art. 18); la nomina dei veterinari di confine e di porto (art. 21)". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 15 maggio 1891.
Regio Decreto 28 dicembre 1902, n. 537
5Il Regio Decreto 28 dicembre 1902, n. 537 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nella costituzione del Consiglio provinciale di Sanita', ai membri indicati nell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), sono aggiunti, qualunque sia la popolazione della provincia, i seguenti altri: un dottore in medicina e chirurgia; un veterinario; una persona esperta nelle scienze agrarie; il veterinario provinciale, dove esiste; l'ufficiale medico in attivita' di servizio di piu' alto grado residente nel capoluogo della provincia. Per la provincia di Roma e per le altre che abbiano almeno un milione di abitanti, i veterinari aggiunti sono due".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1903 al 22 dicembre 2008
