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[1]Il Consiglio provinciale di sanita' e' composto:
[2]di due dottori in medicina e chirurgia;
[3]di un cultore di chimica;
[4]di un giureconsulto;
[5]di un farmacista;
[6]di un veterinario;
[7]di un ingegnere;
[8]e di una persona esperta nelle materie amministrative:
[9]Pero' nella provincia di Roma, ed in quelle che abbiano almeno un milione di abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno quattro e gli ingegneri tre, ed in quelle che abbiano almeno 500,000 abitanti i dottori in medicina, e chirurgia saranno tre e gli ingegneri due.
[10]I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario saranno nominati con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
[11]Dello stesso Consiglio il prefetto sara' presidente, e ne faranno parte il procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale ed il medico provinciale.
[12]Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avra' voto.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 26 maggio 1891
