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[1]Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinera' le norme generali per l'applicazione della presente legge.
[2]Saranno poi approvati con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanita', quei regolamenti speciali che occorreranno per l'esecuzione delle varie parti di questa legge.
[3]((Le contravvenzioni a tale Regolamento generale ed ai regolamenti speciali anzidetti, per infrazioni alle quali non sia gia' provveduto dalla presente o da altre leggi, saranno punite con le stesse penalita' indicate nell'articolo 60)).
Testo in vigore dal 22 marzo 1904 al 22 dicembre 2008
