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[1]Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinera' le norme generali per l'applicazione della presente legge.
[2]Saranno poi approvati con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanita', quei regolamenti speciali che occorreranno per l'esecuzione delle varie parti di questa legge.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 marzo 1904
