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[1]La competenza delle spese inerenti ai servizi sanitari e' cosi' determinata:
[2]Sono a carico dei comuni:
- a)le spese per l'ufficiale sanitario comunale e per tutto l'altro personale addetto alla vigilanza sanitaria ed alla cura dei poveri del comune;
- b)quelle per gli uffici di vigilanza igienica;
- c)quelle per la vaccinazione nel comune;
- d)quelle pei cimiteri;
- e)quelle per le acque potabili;
- f)tutte le altre occorrenti nell'ambito del territorio comunale per l'esecuzione di provvedimenti a tutela dell'igiene.
[3]Sono a carico delle provincie:
- a)le spese per visite sanitarie nei casi di epidemie e di epizoozie;
- b)quelle per la conservazione del vaccino necessario ai comuni della provincia;
- c)quelle per gli uffici dei medici provinciali.
[4]Sono a carico dello Stato:
- a)gli stipendi pei medici provinciali, o le indennita' agli incaricati che ne fanno le veci;
[5]((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 GIUGNO 1902, N. 272));
- c)le indennita' di presenza ai componenti del Consiglio superiore e quelle dovute agli ingegneri sanitari, ed ai membri dei Consigli sanitari che devono recarsi dal di fuori alle residenze dei Consigli;
- d)gli assegni dei veterinari di confine e di porto;
- e)le indennita' ai visitatori delle farmacie, in quanto non siano da ripetersi dagli esercenti per essere questi stati trovati in contravvenzione;
- f)le indennita' per ispezioni sanitarie disposte dall'autorita' governativa, salvo che non competano ai privati per essere indispensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati;
- g)tutte le altre spese che l'autorita' governativa credera' di ordinare per la incolumita' della salute pubblica del Regno, od in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie ed epizoozie. ((Sono a carico dello Stato e della provincia in parti uguali:
- a)lo stipendio del veterinario provinciale;
- b)le indennita' per abbattimento di animali nei casi contemplati dall'articolo 55)).
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
