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[1]La competenza delle spese inerenti ai servizi sanitari e' cosi' determinata:

[2]Sono a carico dei comuni:

  • a)le spese per l'ufficiale sanitario comunale e per tutto l'altro personale addetto alla vigilanza sanitaria ed alla cura dei poveri del comune;
  • b)quelle per gli uffici di vigilanza igienica;
  • c)quelle per la vaccinazione nel comune;
  • d)quelle pei cimiteri;
  • e)quelle per le acque potabili;
  • f)tutte le altre occorrenti nell'ambito del territorio comunale per l'esecuzione di provvedimenti a tutela dell'igiene.

[3]Sono a carico delle provincie:

  • a)le spese per visite sanitarie nei casi di epidemie e di epizoozie;
  • b)quelle per la conservazione del vaccino necessario ai comuni della provincia;
  • c)quelle per gli uffici dei medici provinciali.

[4]Sono a carico dello Stato:

  • a)gli stipendi pei medici provinciali, o le indennita' agli incaricati che ne fanno le veci;
  • b)le indennita' ai veterinari provinciali in ragione del servizio prestato;
  • c)le indennita' di presenza ai componenti del Consiglio superiore e quelle dovute agli ingegneri sanitari, ed ai membri dei Consigli sanitari che devono recarsi dal di fuori alle residenze dei Consigli;
  • d)gli assegni dei veterinari di confine e di porto;
  • e)le indennita' ai visitatori delle farmacie, in quanto non siano da ripetersi dagli esercenti per essere questi stati trovati in contravvenzione;
  • f)le indennita' per ispezioni sanitarie disposte dall'autorita' governativa, salvo che non competano ai privati per essere indispensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati;
  • g)tutte le altre spese che l'autorita' governativa credera' di ordinare per la incolumita' della salute pubblica del Regno, od in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie ed epizoozie.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 26 luglio 1902

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art62 · fonte del testo

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