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[1]La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.
[2]Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
