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[1]E' vietato seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero, sotto la pena pecuniaria al contravventore di lire 51, estensibile a lire 100, oltre le spese necessarie per la traslocazione del cadavere al cimitero.

[2]E' fatta eccezione per gli illustri personaggi ai quali sono decretate nazionali onoranze dal Parlamento, e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocatate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita pei cimiteri.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 10 agosto 1906

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art58 · fonte del testo

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