Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le misure preventive contro la diffusione delle malattie celtiche sono ordinate da apposito regolamento, emanato dal ministro dell'interno, nel quale saranno stabilite le pene pecuniarie e di arresto o di carcere a cui andranno soggetti i contravventori.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
