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[1]Il virus vaccinico si conserva presso il medico provinciale, per essere tramesso gratuitamente, in qualunque tempo, ai sindaci ed ai medici liberi esercenti che ne faranno richiesta.
[2]Le spese occorrenti alla conservazione del vaccino saranno a carico della provincia, quelle della vaccinazione a carico dei comuni.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
