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Le denunzie di malattie infettive e diffusivo pericolose o sospette di esserlo, debbono essere immediatamente comunicate dal sindaco al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale; al ministro dell'interno dal prefetto. Ove la gravita' del caso lo esiga, il prefetto, sulle proposte del medico provinciale, potra' d'urgenza istituire Commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare la cura degli attaccati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il ministro dell'interno.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
