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[1]Tutti i medici, esercenti nel comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva a carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi al servizio del comune stesso, ed in tal caso e' loro applicabile il disposto della legge 29 luglio 1868 a favore delle loro famiglie.
[2]Lo stesso disposto della legge s'intende applicabile ai medici condotti ed a quelli appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.
[3]I contravventori al disposto del presente articolo sono punibili con pena pecuniaria estensibile a lire 500, e con la sospensione dall'esercizio della professione.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
