Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualita'.

[2]Ove questa manchi, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione, il comune puo' essere, per decreto del ministro dell'interno, obbligato a provvedersene.

[3]Chiunque contamini o corrompa l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acque potabili, e' punito con la pena pecuniaria da lire 51 a lire 500, e sara' inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per riparare i danni prodotti; salvo le pene maggiori comminate dal Codice penale nel caso sieno avvenuti danni alle persone.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art44 · fonte del testo

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