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[1]Ogni comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualita'.
[2]Ove questa manchi, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione, il comune puo' essere, per decreto del ministro dell'interno, obbligato a provvedersene.
[3]Chiunque contamini o corrompa l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acque potabili, e' punito con la pena pecuniaria da lire 51 a lire 500, e sara' inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per riparare i danni prodotti; salvo le pene maggiori comminate dal Codice penale nel caso sieno avvenuti danni alle persone.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
