Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso a propri dipendenti, materie destinate al cibo od alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, od in altro modo insalubri e nocive, e' punito con pena pecuniaria di lire 10, estensibile a lire 100, e col carcere da 6 giorni a 3 mesi, oltre la confisca delle materie.

[2]Nella stessa pena incorrera' chi con la cattiva stagnatura o in altro modo renda nocivi alla salute attrezzi e recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art42 · fonte del testo

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