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[1]Nella revisione ordinata dall'articolo 5 sara' provveduto perche' la tassa sulle bestie da tiro e da soma non sia imposta se non insieme con quella sul bestiame ovino e vaccino, e dopo che sono gia' state applicate le sovrimposte comunali sulla fondiaria con una aliquota non minore del 25 per cento della imposta erariale principale.
[2]Nell'applicazione della tassa di fuocatico e delle tasse sul bestiame e sulle bestie da tiro, da sella e da soma, il Regio Commissario provvedera' perche' in ragione delle speciali condizioni economiche siano fissate delle quote minime esenti da tasse, provvedendo in modo da impedire la creazione di quote minime artificiali con la suddivisione ingiustificata di famiglie o ditte.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
