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Le modificazioni ai bilanci di cui agli articoli 5 e 6, quelle alle tariffe daziarie ed ai regolamenti sulle tasse comunali, dovranno preventivamente essere comunicate ai Consigli comunali, i quali nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o controproposte. Il Regio Commissario decidera' con ordinanze motivate.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
