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[1]Il Regio Commissario e' investito dei poteri politici e amministrativi che spettano ai Ministri dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e dell'Agricoltura, Industria e Commercio per quanto si riferisce alla pubblica sicurezza, all'amministrazione delle Provincie e dei Comuni, alle Opere pie, alle opere pubbliche provinciali e comunali, alle tasse locali, all'istruzione primaria, alle miniere e cave, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alle foreste, ai pesi e alle misure, purche' i relativi provvedimenti non impegnino in qualsiasi modo il bilancio dello Stato. I provvedimenti del Regio Commissario saranno considerati come definitivi per gli effetti derivanti dall'articolo 28 della legge sul Consiglio di Stato.
[2]Il Regio Commissario avra' le facolta' spettanti ai Ministri suddetti circa la sospensione di tutti i funzionari da essi dipendenti. Le decisioni ch'egli sara' per emanare in proposito dovranno essere motivate.
[3]Il Regio Commissario dovra' dar notizia di dette sospensioni, entro otto giorni, ai Ministri competenti, i quali potranno revocare il provvedimento. In quanto alla sospensione dei prefetti, rimangono ferme le norme presentemente in vigore.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
