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[1]Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Regio Commissario trasmettera' al Governo un progetto di unificazione dei debiti provinciali e comunali a fine di prolungarne l'ammortamento e di diminuire la misura degl'interessi.
[2]La eventuale diminuzione di spesa derivante dall'attuazione del detto progetto sara' destinata alla corrispondente diminuzione della sovrimposta in ciascuna Provincia, e delle tasse locali in ciascun Comune.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
