Art. 18
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[1]Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione, sara' tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sara' deferito all'autorita' giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da 300 a 2000 lire.
[2]Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purche' la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri e purche' attraversi solamente fondi privati, non potra' procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
