Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione, sara' tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sara' deferito all'autorita' giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da 300 a 2000 lire.

[2]Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purche' la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri e purche' attraversi solamente fondi privati, non potra' procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici.

Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-04-07;184~art18 · fonte del testo

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