Art. 17
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove gia' esiste una rete telefonica.
tolto: Il concessionario avra' diritto di esigere da chi richiede la comunicazione soltanto un compenso per la spesa d'impianto, non superiore pero' alla quinta parte dell'abbonamento annuale.
tolto: La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non superiori al 20 per cento, su ciascun apparato, per coloro che assumono piu' di un apparato per proprio uso.
tolto: Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della meta' sulla tariffa; gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa. Pero' le spese d'impianto per gli uffici che godono franchigia completa sono a carico del Governo.
tolto: Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali o comunali non e' dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui agli articoli 11 e 12.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1892-04-07;184~art17 · fonte del testo
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