Art. 17
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[1]Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove gia' esiste una rete telefonica.
[2]Il concessionario avra' diritto di esigere da chi richiede la comunicazione soltanto un compenso per la spesa d'impianto, non superiore pero' alla quinta parte dell'abbonamento annuale.
[3]La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non superiori al 20 per cento, su ciascun apparato, per coloro che assumono piu' di un apparato per proprio uso.
[4]Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della meta' sulla tariffa; gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa. Pero' le spese d'impianto per gli uffici che godono franchigia completa sono a carico del Governo.
[5]Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali o comunali non e' dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui agli articoli 11 e 12.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
