Art. 16
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[1]La tariffa delle corrispondenze telefoniche non puo' eccedere i limiti massimi qui stabiliti:
- a)Per ciascun abbonato o per ciascun circuito, entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio centrale, lire 200 all'anno per le linee aeree e lire 300 per le linee sotterrate.
[2]Nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri o frazione di 200 metri, e' ammesso l'aumento di lire 6 per le linee aeree e di lire 8 per le sotterrate;
- b)Per ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici centesimi 30, salva la facolta' dell'aumento, per le distanze maggiori di tre chilometri, in ragione di 5 centesimi al chilometro;
- c)Per cinque minuti o frazione di cinque minuti di corrispondenza fra due comuni che non formano parte della stessa rete telefonica, entro il raggio di chilometri 500, lire tre con aumento, per le distanze maggiori, in ragione di centesimi 60 per ogni 100 chilometri o frazione di 100 chilometri, salva la facolta' di accordare abbonamenti con tariffa non eccedente questo limite.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
