Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((La permanenza minima in ciascun grado necessaria per poter conseguire l'avanzamento al successivo e' fissato in:
[2]3 anni pel grado di tenente: 4 anni pel grado di capitano; 2 anni per i gradi successivi.
[3]Per il grado di sottotenente provvede l'art. 35)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
