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[1]La permanenza minima in ciascun grado necessaria per potere conseguire l'avanzamento al successivo e' fissata in

[2]3 anni pel grado di sottotenente, salvo le eccezioni indicate all'art. 35;

[3]3 anni pel grado di tenente;

[4]4 anni pel grado di capitano;

[5]e 2 anni per tutti gli altri gradi.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 1 luglio 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art7 · fonte del testo

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