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[1]La permanenza minima in ciascun grado necessaria per potere conseguire l'avanzamento al successivo e' fissata in
[2]3 anni pel grado di sottotenente, salvo le eccezioni indicate all'art. 35;
[3]3 anni pel grado di tenente;
[4]4 anni pel grado di capitano;
[5]e 2 anni per tutti gli altri gradi.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 1 luglio 1907
