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La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianita' agli effetti dell'avanzamento. Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nell'esercito non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258
19Il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Agli effetti del presente decreto sono abrogati, per quanto riguarda gli ufficiali: l'art. 60 della legge 2 luglio 1896, n 254, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ed i paragrafi 229 e 230 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626".
Testo in vigore dal 14 marzo 1919 al 16 dicembre 2009
