Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1896 al 14 marzo 1919. Leggi il testo vigente →
La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianita' agli effetti dell'avanzamento. Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nell'esercito non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 14 marzo 1919
