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((I termini fissati dagli articoli 7 e 16 sono ridotti a meta' in tempo di guerra ed il limite di eta' di 19 anni stabilito dall'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e' ridotto a I termini per le promozioni possono derogarsi solo:
- a)per le promozioni straordinarie di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601;
- b)per le promozioni a scelta e per quelle con precedenza di posto, di cui agli articoli 7, 9 e 23 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254;
- c)per impossibilita' di ricoprire altrimenti le vacanze)). 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1395
14Il Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1395, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1915 al 16 dicembre 2009
