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I termini fissati dagli articoli 7 e 16 sono ridotti a meta' in tempo di guerra ed il limite di eta' di 19 anni stabilito dall'articolo 4 e' ridotto a I termini per le promozioni possono derogarsi solo:
- a)per le promozioni straordinarie di cui all'art. 55;
- b)per impossibilita' di ricoprire altrimenti le vacanze.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 8 ottobre 1915
