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[1]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di ufficiale, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno.
[2]Qualunque militare di truppa puo' essere in tempo di guerra promosso sottotenente per merito di guerra, purche' abbia compiuto il 18° anno di eta'. ((8))
[3]--------------- AGGIORNAMANENTO (8) La L. 8 giugno 1913, n. 601, ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge".
Testo in vigore dal 13 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
