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[1]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di ufficiale, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno.

[2]Qualunque militare di truppa puo' essere in tempo di guerra promosso sottotenente per merito di guerra, purche' abbia compiuto il 18° anno di eta'.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 13 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art55 · fonte del testo

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