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[1](Nel trasferimento da ruolo a ruolo, senza promozione, e' conservata l'anzianita' posseduta prima del trasferimento.
[2]E' fatta eccezione per i tenenti effettivi o di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio trasferiti nel ruolo degli ufficiali effettivi dei carabinieri Reali, la cui nuova anzianita' e' determinata della data di trasferimento.
[3]I tenenti in servizio attivo permanente hanno la precedenza sui tenenti di complemento nel trasferimento nell'arma dei carabinieri Reali
Testo in vigore dal 16 dicembre 1919 al 16 dicembre 2009
